Un credito d’imposta derivante dal Superbonus, ceduto a una banca ma non ancora accettato, non può essere utilizzato dal soggetto che lo ha originariamente maturato. Solo in caso di esplicito rifiuto da parte del cessionario, il credito ritorna nella disponibilità del cedente.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 130 del 13 maggio 2025, riferendosi al caso di una società che, nel 2022, ha sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia su un proprio immobile, beneficiando del Superbonus.
La società ha ceduto il credito maturato a una banca, seguendo le procedure previste dalla legge, compresa la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La parte relativa alle spese sostenute nel primo semestre del 2022 è stata accettata e liquidata dalla banca. La restante parte, collegata agli interventi del secondo semestre, è ancora in attesa di accettazione.
Alla luce di questa situazione, la società ha chiesto chiarimenti su tre aspetti:
- Come recuperare le quattro rate della detrazione relative al secondo semestre, qualora la banca rifiutasse il credito;
- Se, in caso di rifiuto, sia possibile optare per la ripartizione decennale del credito (ex art. 2, comma 3-sexies, DL 11/2023) mediante dichiarazione integrativa per l’anno 2023;
- Oppure se sia possibile esercitare l’opzione decennale direttamente nella dichiarazione dei redditi per il 2024.
Crediti in attesa: inutilizzabili fino al rifiuto
L’Agenzia ricorda che i crediti risultanti da cessioni o sconti regolarmente comunicati sono consultabili, di norma entro il 10 del mese successivo, sulla piattaforma online “Cessione crediti” accessibile dal sito dell’Agenzia.
I crediti visualizzati si distinguono in tre categorie: “in attesa di accettazione”, “accettati” e “rifiutati”. I crediti originati dal contribuente e comunicati per la prima cessione appaiono automaticamente come “accettati”. Tuttavia, quelli ceduti ad altri soggetti restano in stato di “attesa” finché non vengono espressamente accettati o rifiutati.
Se il credito viene rifiutato dal cessionario, torna nella disponibilità del cedente, ma non è automaticamente utilizzabile per compensazioni tramite F24. In tal caso, il cedente può nuovamente cedere il credito (mediante una nuova comunicazione) oppure optare per la fruizione della detrazione in dichiarazione.
Il Fisco chiarisce che un credito in “attesa di accettazione” non può essere utilizzato in alcun modo dal soggetto originario finché la banca non accetta o rifiuta esplicitamente. Sarà quindi necessario che la società si rivolga direttamente all’istituto bancario per ottenere una risposta definitiva.
Risposte ai quesiti
1. Recupero delle rate: finché il credito è in attesa, non è disponibile. In caso di rifiuto da parte della banca, il credito torna alla società, che potrà utilizzarlo solo dopo aver regolarizzato la propria posizione tramite dichiarazioni integrative, trattandosi di anni fiscali già chiusi (2022 e 2023).
2. Opzione decennale nella dichiarazione integrativa del 2023: possibile solo se il credito è stato rifiutato e la relativa detrazione per il 2022 non era già stata indicata. In tal caso, è ammesso esercitare l’opzione per la ripartizione in 10 anni nella dichiarazione riferita al 2023.
3. Opzione nella dichiarazione 2024: l’opzione decennale per le spese del 2022 non può essere esercitata nella dichiarazione 2024, poiché la norma richiede che l’opzione sia fatta nella dichiarazione 2023, e solo se la rata relativa al 2022 non è stata precedentemente dichiarata.
L’Agenzia conclude ricordando che la dichiarazione integrativa serve a correggere errori o omissioni, e non può essere utilizzata per modificare scelte già compiute nella dichiarazione originaria.