Decreto Infrastrutture: via libera dalla Camera, ora al Senato

La Camera ha approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge per la conversione del Decreto Infrastrutture. Rispetto al testo originario del decreto legge, sono stati introdotti numerosi emendamenti, che ora passano al vaglio del Senato per l’approvazione definitiva.

Il provvedimento apporta nuove modifiche al Codice degli Appalti, a pochi mesi dall’entrata in vigore del Correttivo, intervenendo su aspetti cruciali per il settore.

Anticipazione del prezzo estesa a ingegneri e architetti

Un emendamento significativo prevede l’estensione dell’anticipazione del prezzo anche ai servizi di progettazione affidati a professionisti tecnici (ingegneri e architetti), nella misura del 10% del valore del contratto. Tale possibilità dovrà essere indicata nei documenti di gara e inclusa nel quadro economico dell’affidamento.

Questa misura colma un vuoto normativo, correggendo una disparità evidenziata anche da OICE nel Libro Bianco per le Infrastrutture. Attualmente, solo le imprese hanno diritto a un’anticipazione del 20%, elevabile al 30%.

Qualificazione Soa e subappalto: periodo transitorio

Il decreto interviene anche sul tema della qualificazione Soa legata ai lavori subappaltati. Il Correttivo Appalti (D.lgs. 209/2024) aveva escluso i lavori svolti da subappaltatori dal conteggio utile alla qualificazione.

Il nuovo testo introduce una fase transitoria: fino al 31 dicembre 2024, le imprese potranno continuare a utilizzare i lavori eseguiti in subappalto nelle gare con bando pubblicato (o inviti inviati) entro tale data.

Revisione prezzi: no alla retroattività

Per far fronte all’aumento eccezionale dei costi dei materiali da costruzione, il decreto consente la revisione dei prezzi ma solo a partire dal 2025. Viene così evitata una possibile applicazione retroattiva, che avrebbe potuto comportare ricalcoli al ribasso nei contratti già in essere.

Tavolo tecnico per le opere incompiute

È istituito un tavolo tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture per monitorare le opere incompiute. L’obiettivo è individuarne le priorità, migliorare i processi di controllo e rimuovere gli ostacoli alla realizzazione, come problemi finanziari o procedurali.

Somma urgenza: ampliati i casi di deroga

Il decreto amplia le situazioni in cui è possibile derogare alle ordinarie procedure di gara in caso di somma urgenza, includendo anche le emergenze di protezione civile. Sarà possibile ricorrere a procedure semplificate, incluso l’affidamento diretto sopra soglia.

Un emendamento ha però precisato che le deroghe si applicheranno solo per importi inferiori alle soglie europee.

Incentivo 2% ai dirigenti pubblici

Il testo chiarisce che anche i dirigenti della Pubblica Amministrazione possono beneficiare dell’incentivo del 2% previsto per l’attività di progettazione, derogando al principio di onnicomprensività del trattamento economico.

L’incentivo è riconoscibile anche per gare avviate prima del 31 dicembre 2024, purché le attività siano svolte successivamente. Sono inclusi anche gli oneri previdenziali e assistenziali.

Procedure semplificate per le FER

Per rispettare le scadenze del PNIEC 2030 e del PNRR, vengono introdotte semplificazioni per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili (FER). Le aree industriali saranno considerate “zone di accelerazione”, nelle quali sarà possibile installare gli impianti con iter più rapidi.

Ponte di Messina: Stretto di Messina S.p.A. sarà stazione appaltante qualificata

La società Stretto di Messina S.p.A. viene inserita tra le stazioni appaltanti qualificate presso l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), potendo così operare nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici legati al Ponte.

In fase di redazione del decreto, il Governo aveva ipotizzato norme antimafia più flessibili per il Ponte, simili a quelle previste per le emergenze, ma sono state poi escluse dopo un intervento del Quirinale.