A partire dal 1° luglio 2025, il processo di deposito dei frazionamenti catastali avverrà esclusivamente in modalità telematica attraverso l’Agenzia delle Entrate, semplificando le operazioni per i professionisti e digitalizzando i rapporti con i Comuni.
Con la Risoluzione n. 40/E del 9 giugno 2025, l’Agenzia ha stabilito in modo definitivo come sarà attuata la disposizione dell’articolo 30, comma 5-bis, del D.P.R. 380/2001. Dal 1° luglio 2025, sarà infatti l’Agenzia stessa, e non più i professionisti incaricati, a gestire il deposito elettronico dei frazionamenti catastali presso i Comuni, tramite un’area apposita del Portale per i Comuni.
Questa innovazione normativa segna una tappa fondamentale verso la completa digitalizzazione delle pratiche catastali, semplificando gli adempimenti tecnici e migliorando l’interazione tra amministrazioni pubbliche e professionisti.
La riforma: cosa prevede il comma 5-bis dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001
La riforma nasce dal decreto legislativo 1/2024, che ha introdotto il comma 5-bis nell’articolo 30 del D.P.R. 380/2001, parte di un più ampio processo di semplificazione delle procedure catastali. Da questa modifica, il deposito dei frazionamenti non sarà più effettuato manualmente dai tecnici presso i Comuni, ma sarà gestito telematicamente dall’Agenzia delle Entrate.
A partire dal 1° luglio 2025, i professionisti dovranno preparare i frazionamenti utilizzando la nuova versione della procedura Pregeo 10.6.5 – APAG 2.15, appositamente sviluppata per integrarsi con il sistema di deposito elettronico. Una volta inviati i dati all’Agenzia, sarà quest’ultima a caricare gli atti nel Portale per i Comuni e a inviare la comunicazione tramite PEC agli enti locali competenti.
Questo passaggio rappresenta la fine definitiva delle modalità cartacee e manuali, uniformando il sistema e migliorando l’efficacia delle comunicazioni ufficiali tra i professionisti e gli enti pubblici.
Pregeo 10.6.5 – APAG 2.15: obbligatorio dal 1° luglio 2025
Con l’entrata in vigore della nuova normativa, dal 1° luglio 2025 sarà obbligatorio l’utilizzo della versione Pregeo 10.6.5 – APAG 2.15 per la predisposizione e trasmissione telematica dei frazionamenti. Questa versione, sviluppata dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con il partner tecnologico, presenta miglioramenti tecnici e nuove funzionalità.
Tra le novità più significative c’è l’integrazione con il modulo per la “gestione GNSS”, un miglioramento nella gestione dei frazionamenti per gli Enti Urbani, anche in presenza di edifici, e l’obbligo di includere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In questa dichiarazione, il professionista confermerà se l’atto è soggetto a deposito o se è esonerato, evitando così inutili depositi.
Gli atti realizzati con versioni precedenti di Pregeo saranno rifiutati dal sistema, così come quelli inviati prima della data di inizio ufficiale. Questo richiede un adeguamento immediato da parte dei tecnici, sia sul piano operativo che informatico.
Il nuovo flusso digitale: Portale per i Comuni e comunicazioni via PEC
Il nuovo sistema prevede l’utilizzo del Portale per i Comuni, una piattaforma digitale in cui l’Agenzia delle Entrate carica i frazionamenti catastali e comunica direttamente con i Comuni. Ogni atto trasmesso dal professionista tramite Pregeo viene caricato nell’area riservata del portale e notificato al Comune competente via PEC.
La ricevuta di consegna di questa comunicazione ha valore legale e sostituisce l’attestazione cartacea prevista in passato. Inoltre, al termine della procedura, il professionista riceverà una copia digitale del frazionamento firmata digitalmente dall’ufficio catastale, unitamente alla PEC inviata al Comune e alla ricevuta di avvenuta consegna.
Il Portale permette anche ai Comuni di aggiornare il loro domicilio digitale, ad esempio modificando l’indirizzo PEC, tramite il sistema IPA (Indice dei Domicili Digitali della Pubblica Amministrazione), garantendo una comunicazione sempre attiva e corretta.
Eccezioni alla regola: quando è ancora necessario il deposito manuale
Nonostante la nuova procedura generale, in alcuni casi il deposito manuale presso il Comune resterà obbligatorio. Questo accadrà, ad esempio, in caso di malfunzionamenti del sistema o altre situazioni particolari. In questi casi, il professionista dovrà seguire l’obbligo del precedente comma 5 dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001 e curare personalmente il deposito.
Inoltre, la nuova procedura si applica solo per alcune tipologie di atti catastali, come i frazionamenti (FR), gli atti misti (FM) e i tipi mappali con stralcio di corte (SC). Altri tipi di atti catastali continueranno ad essere gestiti con le modalità tradizionali.
Infine, in aree che adottano il sistema tavolare, sono previste alcune deroghe tecniche e operative. In questi casi, è possibile utilizzare una versione specifica di Pregeo 10.6.5, se giustificato nella Relazione Tecnica Libera, nel rispetto delle norme di coerenza tra il catasto fondiario e il libro maestro.
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