Brexit e rimborsi IVA: valgono le regole per i paesi UE

Brexit e rimborsi IVA: valgono le regole per i paesi UE

Di Anna Ricco


La Risoluzione n. 22 del 2 maggio chiarisce gli aspetti dei rimborsi IVA tra l’Italia e il Regno Unito dopo la Brexit e l’accordo di reciprocità tra i due Paesi.

Durante il periodo di transizione, il Regno Unito operava come stato membro dell’UE per dogana, IVA e accise. Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito è considerato un paese terzo. Un accordo di reciprocità tra Italia e Regno Unito è entrato in vigore il 7 febbraio 2024, consentendo il rimborso IVA per acquisti fatti da operatori italiani nel Regno Unito e viceversa.

Questo accordo non comporta oneri aggiuntivi per entrambi i paesi. L’articolo 38-ter del D.P.R. n.633/1972 disciplina i rimborsi IVA tra i due paesi a partire dal 1° gennaio 2021, consentendo agli operatori italiani di richiedere rimborsi al Regno Unito e viceversa, secondo le modalità stabilite dall’ADE.