Le pronunce del Tar Catania n. 1255/2025 e del Tar Lecce n. 721/2025 offrono una visione più chiara dei limiti e delle competenze della Soprintendenza nel contesto dei procedimenti di condono edilizio e paesaggistico.
Nel caso trattato dalla sentenza di Catania, un cittadino siciliano aveva realizzato delle opere senza titolo abilitativo, richiedendo successivamente il condono edilizio. La Soprintendenza emise un parere negativo sulla compatibilità paesaggistica e ordinò il ripristino dello stato dei luoghi. Tuttavia, il Tar Catania chiarì che, in caso di rigetto del condono, l’ordine di demolizione spetta al Comune e non alla Soprintendenza, la quale non ha il potere di imporre sanzioni o misure repressive. La Soprintendenza si limita a esprimere pareri sulla compatibilità delle opere con il contesto, mentre le decisioni operative, come la demolizione, sono di competenza comunale.
Nel secondo caso, esaminato dal Tar Lecce, un cittadino aveva richiesto un’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per un immobile, ma la Soprintendenza rilasciò il proprio parere in ritardo, oltre il termine di 90 giorni previsto. Il Comune, basandosi sul parere negativo della Soprintendenza, negò l’autorizzazione. Tuttavia, il Tar Lecce stabilì che, in caso di ritardo della Soprintendenza, il parere non è più vincolante per il Comune, che può decidere autonomamente, anche se deve giustificare adeguatamente la sua decisione, senza limitarsi a recepire il parere della Soprintendenza. Il Comune fu quindi obbligato a riesaminare la pratica e fornire una motivazione dettagliata per il suo diniego.
In sintesi, queste sentenze evidenziano che la Soprintendenza ha un ruolo consultivo e di valutazione, ma non può imporre misure repressive come la demolizione, né vincolare indebitamente il Comune quando esamina le pratiche in ritardo.