Accertamenti fiscali. Tutto rimandato al 2022

Accertamenti fiscali. Tutto rimandato al 2022

Due anni di tempo in più per accertare le dichiarazioni e gli altri adempimenti dei contribuenti: i poteri di controllo e rettifica che sarebbero scaduti alla fine del 2020 slitteranno infatti fino al 31 dicembre 2022. Un allargamento temporale, come scrive Italia Oggi, che si estenderebbe anche ai periodi pregressi e non ancora decaduti (ad esempio, l’intera annualità d’imposta 2015 o addirittura al 2014 in ipotesi di omessa dichiarazione).

Questo, in sintesi, quanto prevede l’art. 64 della bozza di decreto legge Cura Italia, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con cui il Governo cerca di fronteggiare l’emergenza economica legata all’epidemia da Coronavirus (si veda ItaliaOggi di ieri).

Viene testualmente previsto al comma 4 che «con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».

L’art. 12 del dlgs n. 159/2015 – che racchiude una norma di carattere generale (già in vigore in passato) in materia di sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali – dispone (comma 2) che «i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione».

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