Di Giorgio Zampognaro
L’articolo 1122 del Codice Civile italiano vieta eseguire opere che danneggino le parti comuni, pregiudichino la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio, sia su parti comuni che private. L’uso della proprietà privata non deve danneggiare le parti comuni, a cui ogni condomino ha diritto di uso.
La Cassazione ha chiarito che il danno a cui si riferisce l’art. 1122 include non solo danni materiali, ma anche la riduzione di utilità ed estetica delle parti comuni.
Chi esegue opere sulla proprietà privata deve comunicarlo all’amministratore, che informerà l’assemblea. Tuttavia, non è necessaria un’autorizzazione dell’assemblea per opere su parti esclusive.
I regolamenti comunali impongono fasce orarie per i lavori per ridurre il disturbo acustico. I regolamenti condominiali possono prevedere sanzioni per il mancato rispetto di queste fasce.
In assenza di divieti specifici nel regolamento contrattuale, l’assemblea non può imporre divieti illegittimi sui lavori nelle proprietà esclusive. Tuttavia, regolamenti condominiali possono includere limitazioni, a condizione che siano chiaramente espresse e non soggette a interpretazioni ambigue.