Garantire continuità normativa alle regole sul subappalto nei procedimenti di gara già avviati.

È questo uno degli scopi di una disposizione contenuta nella bozza del nuovo Decreto Infrastrutture 2025, predisposta dal Ministero guidato da Matteo Salvini, attesa in Consiglio dei Ministri entro la settimana.

Il decreto, nella sua versione preliminare soggetta a possibili modifiche, introduce un nuovo comma 3-bis all’articolo 225-bis del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), con l’intento di tutelare la continuità normativa per le gare d’appalto già avviate, soprattutto per quanto riguarda il subappalto.

L’intervento del DL va a modificare il comma 20 dell’articolo 119 e l’articolo 23 dell’Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici.


Certificazione per i subappaltatori

L’attuale formulazione del comma 20 dell’articolo 119 del D.lgs. 36/2023 stabilisce che:

Tali certificati sono utilizzabili esclusivamente dai subappaltatori per ottenere o rinnovare la certificazione SOA.

La disposizione intende valorizzare le competenze tecniche ed esecutive delle imprese subappaltatrici, riconoscendo loro il diritto diretto alla certificazione dell’esperienza maturata.


Criteri per la qualificazione SOA in caso di subappalto

L’articolo 23 dell’Allegato II.12 definisce le regole per la qualificazione SOA nel caso di lavori eseguiti in subappalto o affidati dal contraente generale a soggetti terzi:


La proposta di modifica: tutela per le gare già bandite

La bozza del DL Infrastrutture 2025 prevede una clausola di salvaguardia: permettere l’applicazione delle disposizioni più favorevoli (quelle in vigore prima del Correttivo Appalti – D.lgs. 209/2024) ai procedimenti già in corso, ovvero:

In questi casi, le imprese appaltatrici potranno continuare a qualificarsi valorizzando i lavori svolti in subappalto, senza doverli considerare unicamente ai fini della cifra d’affari complessiva.


Come già sottolineato, la versione definitiva del DL Infrastrutture 2025 potrebbe essere soggetta a modifiche sostanziali.

Il decreto non interviene direttamente sulla disciplina generale del subappalto, ma introduce un adeguamento mirato per salvaguardare il valore delle esperienze esecutive maturate, riconoscendo il diritto dei subappaltatori alla certificazione utile per la qualificazione SOA.