Lavori in Subappalto: chi potrà qualificarsi?

Lavori in Subappalto: chi potrà qualificarsi?

Garantire continuità normativa alle regole sul subappalto nei procedimenti di gara già avviati.

È questo uno degli scopi di una disposizione contenuta nella bozza del nuovo Decreto Infrastrutture 2025, predisposta dal Ministero guidato da Matteo Salvini, attesa in Consiglio dei Ministri entro la settimana.

Il decreto, nella sua versione preliminare soggetta a possibili modifiche, introduce un nuovo comma 3-bis all’articolo 225-bis del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), con l’intento di tutelare la continuità normativa per le gare d’appalto già avviate, soprattutto per quanto riguarda il subappalto.

L’intervento del DL va a modificare il comma 20 dell’articolo 119 e l’articolo 23 dell’Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici.


Certificazione per i subappaltatori

L’attuale formulazione del comma 20 dell’articolo 119 del D.lgs. 36/2023 stabilisce che:

  • le stazioni appaltanti rilasciano i certificati utili alla qualificazione dell’appaltatore, escludendo dal valore dell’appalto le parti eseguite in subappalto;
  • i subappaltatori possono autonomamente richiedere certificazioni relative alle lavorazioni da loro effettuate.

Tali certificati sono utilizzabili esclusivamente dai subappaltatori per ottenere o rinnovare la certificazione SOA.

La disposizione intende valorizzare le competenze tecniche ed esecutive delle imprese subappaltatrici, riconoscendo loro il diritto diretto alla certificazione dell’esperienza maturata.


Criteri per la qualificazione SOA in caso di subappalto

L’articolo 23 dell’Allegato II.12 definisce le regole per la qualificazione SOA nel caso di lavori eseguiti in subappalto o affidati dal contraente generale a soggetti terzi:

  • i lavori realizzati dai subappaltatori possono essere impiegati da questi ai fini della qualificazione, se rientrano nelle categorie SOA previste nella Tabella A;
  • le imprese principali possono far valere i lavori della categoria prevalente e delle categorie scorporabili incluse nella gara per calcolare la cifra d’affari;
  • le SOA devono basarsi sui certificati di esecuzione dei lavori e verificare la coerenza con i contratti e la documentazione di gara; eventuali irregolarità vanno segnalate all’ANAC;
  • le stesse regole si applicano ai raggruppamenti temporanei di imprese (RTI);
  • per i lavori affidati a terzi da un contraente generale, i requisiti devono essere in linea con categoria e classifica d’importo, e i certificati devono essere rilasciati dal soggetto aggiudicatore e inviati all’ANAC.

La proposta di modifica: tutela per le gare già bandite

La bozza del DL Infrastrutture 2025 prevede una clausola di salvaguardia: permettere l’applicazione delle disposizioni più favorevoli (quelle in vigore prima del Correttivo Appalti – D.lgs. 209/2024) ai procedimenti già in corso, ovvero:

  • alle gare i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del Correttivo Appalti);
  • ai contratti senza bando per i quali gli inviti a presentare offerte siano stati inviati entro la stessa data.

In questi casi, le imprese appaltatrici potranno continuare a qualificarsi valorizzando i lavori svolti in subappalto, senza doverli considerare unicamente ai fini della cifra d’affari complessiva.


Come già sottolineato, la versione definitiva del DL Infrastrutture 2025 potrebbe essere soggetta a modifiche sostanziali.

Il decreto non interviene direttamente sulla disciplina generale del subappalto, ma introduce un adeguamento mirato per salvaguardare il valore delle esperienze esecutive maturate, riconoscendo il diritto dei subappaltatori alla certificazione utile per la qualificazione SOA.