Di Anna Ricco
L’art. 1122 c.c. stabilisce che i condomini non possono eseguire opere nelle loro unità immobiliari o nelle parti comuni che danneggino le parti comuni o compromettano la stabilità, sicurezza o decoro dell’edificio.
Nonostante ciò, alcuni cercano di appropriarsi di parti comuni. Un caso esaminato dalla Corte di Appello di Messina riguardava condomini che avevano installato una ringhiera su un tetto comune senza autorizzazione, alterando l’aspetto dell’edificio. La Corte ha ordinato la rimozione della ringhiera, rilevando la violazione del decoro architettonico e delle norme condominiali.